Incentivo del credito di imposta nell’ambito del Piano Transizione 4.0, ecco cosa devi sapere
Come indicato nella Circolare 4/E del 30 marzo 2017, affinché un bene sia “interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”, è necessario e sufficiente che il bene:
• Scambi informazioni, in modo aperto e sicuro, con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento,..) e/o esterni (es. clienti, fornitori, altri siti produttivi, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, supply chain,..) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP/IP, HTTP, MQTT,…);
• Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni per garantire la sicurezza dei dati, mediante l’utilizzo di standard internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).
• Scambi informazioni, in modo aperto e sicuro, con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento,..) e/o esterni (es. clienti, fornitori, altri siti produttivi, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, supply chain,..) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP/IP, HTTP, MQTT,…);
• Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni per garantire la sicurezza dei dati, mediante l’utilizzo di standard internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).
Come posso attestare l’interconnessione?
L’interconnessione può essere attestata in due modi:
• Per beni il cui costo unitario di acquisizione sia superiore o uguale a 300.000 euro, una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato;
• Per beni il cui costo unitario di acquisizione sia inferiore a 300.000 euro, è ritenuta sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Tuttavia, anche in questo caso è possibile, ma non obbligatorio, ricorrere ad una perizia asseverata, oppure ad un attestato di conformità.
• Per beni il cui costo unitario di acquisizione sia superiore o uguale a 300.000 euro, una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato;
• Per beni il cui costo unitario di acquisizione sia inferiore a 300.000 euro, è ritenuta sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Tuttavia, anche in questo caso è possibile, ma non obbligatorio, ricorrere ad una perizia asseverata, oppure ad un attestato di conformità.
Il Consorzio ODVA e Modbus.org hanno recentemente attestato la piena conformità dei protocolli EtherNet/IP e Modbus TCP ai requisiti di interconnessione sopra indicati.
Puoi scaricare i documenti qui: